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Tag: diritto

Quanto vale l’industria creativa nell’era di Internet?

Nel mare magnum che avvolge il mondo della rete come può tutelarsi l’industria culturale? Parliamo di creatività, remunerazione e licenze con Maria Letizia Bixio, avvocato esperto di diritto d’autore, consulente nell’ambito della collaborazione CREDA ( Centro di Ricerca di Eccellenza Diritto d’Autore) – MIBACT (Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo).

Nell’era dei social network, nell’idea di Internet come banche dati accessibili a tutti e dell’ open source, ha ancora valore parlare di copyright?

Direi con certezza oggi più che allora! L’esperienza globale del diritto d’autore, è conseguenza diretta dello sviluppo tecnologico. La nascita del diritto d’autore, il presupposto della sua esistenza sta nella necessità di tutelare i creatori dinanzi ai possibili, incontrollabili e infiniti sfruttamenti da parte degli utilizzatori.
Oggi si parla molto di diritto di accesso alla rete; indubbiamente la condivisione e la fruizione di contenuti culturali è fonte di crescita sociale, ed è giusto quindi parlare di diritto alla cultura e all’informazione, tuttavia, bisogna fare attenzione a non dimenticare che dietro l’industria della rete c’è l’industria culturale, che è per così dire la “fucina” dei contenuti creativi. Ora, in questa geometria di rapporti economici, non si deve dimenticare una giusta remunerazione per gli autori e per il proprio lavoro. Infatti, ove si forzi troppo sull’accesso incondizionato ai contenuti della rete, trascurando i meccanismi di retribuzione del lavoro intellettuale, ad una crescita di tecnologie e sistemi per velocizzare l’accesso corrisponderà un drammatico impoverimento dell’offerta culturale. Allora, mi chiedo, avrà più senso comprarsi tablet, smartphone e fare abbonamenti per connessioni ultraveloci quando non ci sarà più molto da scaricare, poiché compositori, scrittori e artisti, impossibilitati a sostentarsi, avranno diminuito la loro produzione?

Cosa pensi del copyleft e dei creative commons?

Credo siano realtà molto strumentalizzate. Il copyleft è un modello alternativo di piena applicazione del diritto d’autore, è un insieme di regole che segna più che mai la “signoria” assoluta dell’autore sulla propria opera, mettendolo in condizione di decidere come, a chi e a che condizioni far sfruttare i propri lavori. Non vedo margine per tutta quella millantata libertà, nè un contrasto con le regole del copyright! Insomma destra o sinistra, si tratta di forme diverse di applicazione di strumenti giuridici entrambi volti alla tutela dell’autore.
Le licenze Creative Commons, non sono altro, lo dice la parola stessa che “Licenze”, quindi strumenti per regolamentare l’uso di un bene. Ecco direi che al netto della demagogia che vi ruota attorno non ci sia molto altro da aggiungere.

La stampa 3D e l’addictive manufacturing. Quali complicazioni sorgono per proteggere le opere?

La tecnologia 3D non è una novità. Il ritorno in auge dell’argomento è dovuto semplicemente al fatto che il brevetto FDM di Stratasys è da poco scaduto, quindi assistiamo ad un proliferare di produttori di dispositivi e ad un vero e proprio boom di applicazioni di tale tecnologia. La vera novità è dunque solo la crescente accessibilità tramite la commercializzazione di stampanti 3D di piccole dimensioni a prezzi modici. Le complicazioni credo nascano da questa democratizzazione che affascina i creatori e preoccupa i giuristi! Il timore maggiore è che la stampa 3D possa mettere in ginocchio il mondo dei designers, così come è avvenuto pochi anni fa per l’industria musicale. Se l’avvento di piattaforme di condivisione di file digitali ha rappresentato una breccia per la moltiplicazione del fenomeno della pirateria di opere letterarie ed audiovisive, la diffusione delle stampanti 3D trasforma inevitabilmente il sistema della acquisizione di prodotti, sia essa legittima che non.
L’impiego della stampa 3D solleva in primo luogo alcuni interrogativi circa il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale questo poiché ampie sono le applicazioni che se ne possono fare. Dalla riproduzioni di opere d’arte, a oggetti di design, a manipoli per la chirurgia, a protesi, ossa, vinili, gioielli e molto altro.
Tali applicazioni si riflettono nella altrettanto estesa gamma di diritti con cui sono in grado di interferire, quali i diritti d’autore, i brevetti, i marchi, i disegni industriali. Ma non solo. Ad esempio un tema potrà essere come assicurare la tutela del consumatore rispetto alla sicurezza dei prodotti, alla loro tossicità, alla possibilità di eludere i divieti concernenti la produzione di oggetti pericolosi.. le normative di settore.. Insomma non è chiaro ancora come andranno applicati questi standard di sicurezza per i prodotti fabbricati in 3D direttamente dai singoli, e soprattutto chi sarà responsabile in caso di violazioni?

Allo stato attuale, quali le specifiche normative da introdurre per garantire un’adeguata tutela in sintonia con le trasformazioni tecnologiche?

Non vedo necessario un cambio di paradigma. La legge 633/41 a tutela del diritto d’autore, infatti, ha in tutti questi anni sempre ben assorbito le innovazioni nelle maglie di un sistema elastico in grado di ben adattarsi alle sollecitazioni del progresso.
Inoltre la stampanti 3D per quanto innovative, son pur sempre stampanti, quindi tra la disciplina della reprografia e la disciplina del diritto di riproduzione, possiamo dire che le regole già ci sono, l’importante è che siano applicate.
Le uniche difficoltà che vedo in ambito 3D riguardano la definizione dei confini della protezione. Mi spiego. Problematico sarà individuare l’opera ai fini dell’individuazione dell’oggetto della tutela. Il file della scannerizzazione o piuttosto l’oggetto stampato? Cosa va tutelato? E di chi sarà la responsabilità in caso di una riproduzione illecita? Di chi crea il file, di chi ha digitalizzato l’oggetto, o di colui che ha postato il file digitale, di chi lo stamperà, di chi lo userà? Qui forse un aiuto proviene dalle norme che regolamentano la responsabilità del provider, Dlgs 70/2003 (di recepimento della direttiva 2000/31), ma di certo andranno rilette ed adattate alla luce delle potenzialità di questo insidioso macchinario.

Le soluzioni pratiche che a mio modo di vedere sono profilabili sono cinque.
In primo luogo potrebbe verificarsi una massiccia azione legale nei confronti dei siti che già oggi permettono l’upload di file per la stampa 3D, come è avvenuto per l’audiovisivo anche grazie al regolamento AGCOM.
Altrimenti ci si potrebbe indirizzare verso forme di tutela che intervengano direttamente sui file; i DRM, rappresentano una forma di self-enforcement, fondata principalmente su sistemi di criptazione e limitazione dell’utilizzo. (Si tratta di una chiave tecnologica per controllare l’utilizzo che gli utenti fanno di un determinato contenuto digitale, affinché tale sfruttamento si mantenga all’interno delle condizioni generali stabilite dal produttore/venditore).
La strada più plausibile è però quella di far circolare i file da stampare mediante apposite licenze, eventualmente quelle Creative Commons.
Da valutare sistemi di prelievo ex ante come la copia privata. Infine, forse, la risposta va trovata nella tecnologia stessa. Infatti, l’implementazione nei futuri macchinari di sistemi in grado di impedire la stampa di file 3D non autenticati sembrerebbe riscuotere maggiori consensi.

Hai accennato alle tasse sulle nuove tecnologie, possiamo approfondire?

Assolutamente no. Non parlerei mai di “tasse” sulle tecnologie. Ecco un altro argomento che tende ad essere facilmente strumentalizzato! Quello a cui mi riferivo è un sistema di tutela ex ante che consente la remunerazione degli autori in via forfettaria, o quantomeno un indennizzo forfettario, sui possibili sfruttamenti incontrollabili delle proprie opere che avvengono grazie all’impiego di un dato dispositivo. Analogamente il legislatore ha previsto un equo compenso per la copia privata, che non è una tassa, bensì un sistema affinché quel giusto compenso che deve essere riconosciuto ai creatori delle opere dell’ingegno, gli venga garantito a fronte delle utilizzazioni private non autorizzate che attraverso l’impiego di alcuni dispositivi sarebbero inevitabili. Questo compenso non è a carico di chi acquista lo smartphone o la chiavetta USB, ma del produttore, che è il soggetto che riceve un beneficio dal poter contenere sul proprio supporto un prodotto autorale come una canzone o un film.

Affermi che l’estrema accessibilità alle opere dell’ingegno creativo non ne deve sottintendere la totale gratuità, ma garantire l’esistenza di un’industria di contenuti. Quali i nuovi modelli di business?

LA GRATUITA’ é UN FURTO!, così titolava Denis Olivennes, il suo saggio in contestazione delle realtà peer-to-peer. Come ho già detto all’inizio l’omologazione del mercato può solo portare all’impoverimento della cultura. Sebbene, quindi, non si possa negare come la circolazione delle idee e della creatività vada incentivata, ciò deve avvenire nel giusto contemperamento con il rispetto dei diritti di coloro i quali alimentano l’industria culturale, che altrimenti si ridurrà a scatola vuota! Perché la libertà di accesso ai contenuti deve implicare necessariamente la gratuità degli stessi?
La sfida sta nel trovare le modalità per assicurare il diritto ad un’equa remunerazione per il lavoro svolto, attraverso il giusto equilibrio con le istanze del web.
Dunque quando la democratizzazione rischia di diventare sinonimo di contraffazione, urgono nuove soluzioni tecniche e giuridiche. In questo ancora una volta il richiamo all’industria della musica che ha saputo trovare nei nuovi modelli di business soluzione al fallimento dello sfruttamento tradizionale.

Monica Matera